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04/02/2010 - Emanazione del Decreto ANSF n. 1/2010 del 3 febbraio 2010 "Determinazione degli importi dovuti dalle Imprese Ferroviarie per le Certificazioni di sicurezza di cui all'art. 14 del DLvo n. 162/2007

Le certificazioni di sicurezza soggette al Decreto ANSF n. 1/2010 del 3 Febbraio 2010 sono: tutti i Certificati emessi dall'Agenzia in forma di primo rilascio dal n. 18/2008 in poi, tutti i rinnovi e gli aggiornamenti richiesti a far data dal 4 Febbraio 2010.

L'importo dovuto per il rinnovo quinquennale è indipendente dal regime normativo vigente all'atto del primo rilascio. Sono esclusi dall'imposizione i Certificati di sicurezza che verranno rilasciati ai sensi del comma 11 dell'art. 14 del DLvo n. 162/2007, a meno che non sia già trascorso un periodo di tempo di cinque anni dal loro rilascio: in tal caso essi verranno assimilati ai rinnovi quinquennali.
Nel caso di più richieste contemporanee (più aggiornamenti o rinnovo sommato ad aggiornamenti) l'importo dovuto è fissato nella misura minima prevista per un singolo aggiornamento per estensione o un singolo rinnovo.

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